Con un decreto a sorpresa il ministero della Salute ha revocato la sospensione del decreto del primo ottobre 2020, che inseriva le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (cbd) ottenuto da estratti di cannabis” nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sugli stupefacenti.
Nel 2020, dopo numerose proteste, il decreto emanato il primo ottobre era stato successivamente sospeso il 28 ottobre. Ora, con l’eliminazione della sospensione, entrerà definitivamente in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e siccome la pubblicazioine è avvenuta ieri (21 agosto), sarà effettivo dal 20 settembre.
Se nel 2020 il decreto era stato giustificato dall'arrivo in Italia e in Europa dell'Epidiolex, farmaco a base di CBD, oggi bisogna notare due cose: che l'Epidiolex è già in commercio in Italia e in altri paesi europei e che, se il decreto sarà effettivo, saremmo l'unico paese in Europa e forse nel mondo che considera il CBD, o meglio, le preprazioni ad uso orale di CBD, come uno stupefacente.
CBD: le ultime evoluzioni a livello europeo
Nel frattempo, a livello internazionale, c’è stata la sentenza della Corte di giustizia europea che in Francia, dopo un processo ad un commerciante che aveva importato ricariche al CBD per le sigarette elettroniche, ha stabilito che il CBD prodotto in uno stato membro europeo deve poter circolare anche negli altri paesi e che i prodotti a base di CBD non devono essere considerati come stupefacenti. Caso diverso da quello italiano visto che nel decreto si parla specificatamente di “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo” che vengono inserite nella tabella dei medicinali stupefacenti.
Poi c’è da ricordare che in Europa è in corso la valutazione dei cibi contenenti CBD all’interno dei Novel Food, un processo che si è arenato con la Commissione che ha chiesto nuovi studi, mentre il processo è stato completato in UK, con i primi prodotti arrivati sul mercato, e anche in Francia, dove è stata emanata una legge provvisoria che autorizza la commercializzazione di preparati con CBD fino al 20% considerandoli come integratori. Ricordiamo anche che la EHIA, associazione europea per la canapa indutriale, ha di recente chiesto che estratti e CBD naturale vengano considerati come alimenti tradizionali, cosa che di recente è stata riconosciuta per le foglie.
Cosa succederà in Italia?
Ora bisognerà vedere cosa accadrà in Italia tenendo presente che attualmente nei negozi come i canapa shop, erboristerie e tabaccai viene venduto l’olio di CBD come prodotto ad uso tecnico.
Mentre nelle farmacie sono presenti almeno 4 tipologie di prodotti che lo contengono: gli estratti galenici prodotti in farmacia, gli estratti industriali prodotti da 3 diverse aziende, l’Epidiolex e il CBD sintetico.
Una possibilità sarebbe quella che, oltre al CBD medicinale, il governo introduca delle soglie per autorizzarne la vendita come integratore, con una legge sul modello francese che in autonomia ha superato il lassismo delle istituzioni europee sul tema.
Quel che è certo è che se il governo avesse voluto che altri oli potessero circolare in Italia, sarebbe bastato inserire delle soglie nel decreto e specificare che, ad esempio, sotto al 10% di concentrazione l'olio possa essere considerato come un integratore, e sopra, come un farmaco. Cosa che non è stata fatta e probabilmente non a caso.
Se le cose rimarranno così spariranno dunque gli oli di CBD in libera vendita, a meno che non siano preparati con CBD sintetico, che non rientra nel provvedimento. Non solo: in teoria anche gli oli ad uso cosmetico - in questo caso, sempre in teoria, anche naturali - dovrebbero poter essere venduti senza problemi, perché il decreto riguarda solo le preparazioni ad uso orale.
Altro tema che rimane aperto è quello della cannabis light, che, com’è noto, contiene alte percentuali del CBD. Non va dimenticato che l’attuale governo sul tema cannabis light ha inizialmente proposto due leggi per vietarla, mai discusse, seguite poi da due emendamenti, poi ritirati, che avrebbero voluto legalizzarla come prodotto da inalazione creando il monopolio di vendita presso i tabaccai.
L'opinione dell'avvocato Giacomo Bulleri
"Se fino a ora poteva esserci il dubbio interpretativo quello che accadrà da quando il decreto sarà effettivo è che tutto ciò che contiene CBD ed è ad uso orale e non cosmetico, come produzione sarà appannaggio delle aziende farmaceutiche", riassume Bulleri.
"L'estrazione di CBD era già appannaggio delle aziende farmaceutiche", continua l'avvocato "e qui si completa il passaggio. Ora commerciando olio di CBD ad uso tecnico si infrange il testo unico degli stupefacenti, visto che le preparazioni orali sono state inserite nella tabella dei medicinali stupefacenti", oltre ai reati come preparazione e commercio abusivo di medicinali.
Sul discorso cannabis light l'opinione personale dell'avvocato è che "prima o poi gli emendamenti proposti e poi ritirati che l'avrebbero portata ad essere autorizzata come prodotto da inalazione andranno in porto".
Per il resto molto dipenderà da cosa accadrà in Europa nei prossimi mesi: "Credo che la partita più ampia si giocherà in Europa, visto che la questione della soglia è una di quelle dibattute dall'EFSA sulle applicazioni fatte dalla EIHA nell'ambito dei Novel food, la tendenza sarà quella di avere una normativa uguale per tutti gli stati membri, sia sul cosmetico che sul Novel food, e quindi, al di là della Francia che ha scelto politicamente di anticipare, gli altri Paesi - Italia compresa - aspetteranno le decisioni delle istituzioini preposte, che non arriveranno prima di uno o due anni".
Infine, sulla possiblità che le aziende si oragnizzino per fare ricorso al Tar secondo l'avvocato Bulleri: "E' da valutare con cautela, sicuramente è discutible l'inclusione negli stupefacenti del CBD".