L'emendamento sulla cannabis contenuto nel decreto fiscale è diventato legge il 30 novembre dopo il voto di fiducia della Camera, chiamata a votare il testo uscito dal Senato, ed è entrato definitivamente in vigore il 6 dicembre con la legge n. 172 del 4 dicembre 2017 che l'ha convertito.
All'interno del testo coordinato pubblicato in Gazzetta ufficiale, l'articolo che fa riferimento alla cannabis è il 18 quater, che dà nuove norme per la produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico e si articola in 7 punti.
Dopo aver ribadito al comma 1 che lo Stabilimento di Firenze produce cannabis seguendo le procedure GMP (good manufacturing practices), l'articolo 2 prevede che "per assicurare la continuità terapeutica dei pazienti" il ministero della Salute "può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie".
L'articolo 3 apre a nuove possibili autorizzazioni per la coltivazione oltre allo stabilimento fiorentino: "Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o piu' enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonche' alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento".
Se l'articolo 4 è dedicato alla formazione del "personale medico, sanitario e sociosanitario", con l'articolo 5 i passa a spiegare che: "Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile".
L'articolo 6 si occupa invece delle prescrizionia carico del Sistema Sanitario Nazionale e la legge spiega che "per la terapia contro il dolore" (senza meglio specificare e facendo riferimento alla legge del 2010 nata per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e per gli altri impieghi previsti dal decreto Lorenzin di fine 2015 (l'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale); l’analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno); l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; l’effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo nel glaucoma e la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette), la cannabis sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.
Viene poi specificato che il medico può "prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23", sottintendendo che però saranno a pagamento.
La spesa viene quantificata nell'articolo 7 dove si precisa che per la produzione di cannabis a Firenze è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro per il 2017 e di 700.000 euro per l'importazione, sempre nel 2017.
Oltre a questo provvedimento, ormai diventato effettivo, resta aperta la discussione sulla legge dedicata alla cannabis in medicina stralciata dalla legalizzazione, di recente approvata alla Camera, ma che non hai mai visto il passaggio definitivo al Senato.
Redazione di cannabisterapeutica.info