In Italia la cannabis ad uso medico è legale dal 2007, quando l’allora ministro della Salute Livia Turco ha riconosciuto con un decreto l’uso in terapia del cannabinoide delta-9-THC e dei suoi omologhi. Essendo però la sanità disciplinata a livello regionale, permangono delle profonde differenze da regione a regione.
Nel 2014è stata avviata una produzione di cannabis ad uso medico presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che produce infiorescenze che vengono poi distribuite attraverso le farmacie italiane.
La nascita del progetto di produzione ha visto la luce con un decreto del ministero della Salute nel 2015, che è intervenuto anche su altre questioni, stabilendo una lista delle patologie che sarebbero più adatte alla prescrizione. Si tratta dell’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore(sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali; l’analgesia nel dolore cronico(con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; l‘effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l’effetto stimolante dell’appetitonella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;l’effetto ipotensivo nel glaucomaresistente alle terapie convenzionali; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Touretteche non può essere ottenuta con trattamenti standard.
A fine novembre 2017 è stato approvato un emendamento contenuto nel decreto fiscale di fine anno che prevede che la cannabis possa essere prescritta a carico delservizio sanitario nazionale proprio per le patologie previste dal ministero della Salute ma non è mai entrato in vigore e la cannabis è sempre regolata a livello regionale con numerose differenze.
Fermo restando che la cannabis in Italia è prescrivibile per qualsiasi patologia per la quale ci siano studi scientifici accreditati grazie alla legge Di Bella del 1994, ed acquistabile in tutto il Paese a pagamento nelle farmacie che effettuano questa preparazione, ad oggi le regioni italiane che hanno introdotto dei provvedimenti che riguardano l’erogazione di medicinali a base di cannabis sono diverse: le e Regioni italiane che non hanno ancora emanato leggi regionali per regolare il settore sono Molise, Trentino-Alto Adige e la Valle D'Aosta. In Trentino-Alto Adige sono però presenti due delibere provinciali di Trento e Bolzano che autorizzano l'uso di cannabis medica, mentre in Valle D'Aosta la cannabis medica è comunque disponibile dal 2006 grazie ad una circolare dell'Asl che recepisce il decreto del 2015.
Ad oggi l’unico centro autorizzato a coltivare cannabis medica è lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con una produzione che si è attestata a circa 1o0 kg nel 2018 che vanno sommati ai 600 importati dall’estero.
Nell'aprile del 2022 è stato pubblicato il bando per estendere la produzione di cannabis terapeutica anche ad aziende private. Il bando, problematico sotto diversi aspetti come abbiamo sottolineato in questo nostro articolo, scadrà a giugno e da lì, anche se tutto andasse spedito, ci vorranno almeno due anni perché la nuova cannabis prodotta, che andrà comunque conferita allo Stabilimento di Firenze, veda la luce.
LA CANNABIS TERAPEUTICA IN ITALIA REGIONE PER REGIONE
Abruzzo
Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato il 4 gennaio 2014 la legge sulla cannabis entrata definitivamente in vigore a fine 2016. Secondo le disposizioni di tale provvedimento i medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del SSR, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista, per le seguenti patologie e dopo aver provato i trattamenti tradizionali: riduzione del dolore associato a spasticità; riduzione del dolore cronico e con esclusione del dolore nella fibromialgia; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. A questi si aggiungono l’utilizzo contro nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per l’HIV, l’uso come effetto stimolante dell’appetito in pazienti con anoressia, cachessia o pazienti oncologici, l’utilizzo come ipotensivo per il glaucoma e per tutte le patologie per le quali esista una letteratura scientifica che attesti l’efficacia del trattamento a base di cannabis.
Basilicata
La regione Basilicata (“Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”) ha approvato la legge l’11 luglio 2014. Il testo prevede che la somministrazione dei farmaci cannabinodi per finalità terapeutiche possa avvenire in ambito ospedaliero, in ambito domiciliari e nelle strutture sanitarie private accreditate, e che sia effettuata nei limiti del budget aziendale, in coerenza con gli strumenti della programmazione aziendale.
La somministrazione in ambito domiciliare può avvenire su prescrizione del Medico di Medicina Generale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (senza specificare per quali patologie), sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista ospedaliero che ha in cura il paziente. La legge impegna la Giunta regionale a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori sanitari.
Calabria
La regione Calabria ha approvato all'unanimità la legge regionale sulle “Modalità di erogazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche” il 20 ottobre 2022. I farmaci ed i preparati galenici a base di cannabis possono essere prescritti dai medici di Medicina Generale ed i pediatri di Libera Scelta abilitati ed iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, sulla base di un piano terapeutico redatto da medici specialisti, in ottemperanza agli impieghi terapeutici previsti dal DM 9 novembre 2015. Le patologie sono dunque quelle previste dallo stesso decreto.
La prescrizione deve accompagnare sempre il trasporto dei medicinali cannabinoidi, anche nel caso di trasporto da parte di soggetto delegato.
La Regione inoltre, al fine di assicurare l’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni in essa contenute prevede di:
- promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa ed adeguate modalità informative;
- diffondere tra gli operatori sanitari la conoscenza scientifica riguardo l’impiego terapeutico dei medicinali cannabinoidi.
Campania
In Campania la legge regionaleè stata approvata nel 2016 e riconosce a ogni cittadino campano il diritto di ricevere cure, nel rispetto dei principi di appropriatezza e qualità, utilizzando medicinali e preparazioni farmaceutiche a base di cannabis e di principi attivi cannabinoidi in considerazione delle evidenze scientifiche a sostegno della efficacia delle cure.
La cannabis in Campania è attualmente a carico del SSR senza limitazioni di patologie e senza far distinzione tra utilizzo in ambito ospedaliero o domiciliare; per essere mutuabile, però, è necessario che sia prescritta su ricetta galenica magistrale bianca da allegare al “Modello Unico di Prescrizione Regionale”. Può essere prescritta dal medico di base e dagli specialisti convenzionati con il SSR ed è necessario un piano terapeutico in formato elettronico redatto da uno specialista che dovrà quindi fare anche la prima prescrizione.
Emilia Romagna
La legge della regione Emilia Romagna era stata approvata nel 2014 ma la delibera con il decreto attuativo è arrivata nel 2016. La cannabis può essere prescritta come unica terapia e dopo il fallimento delle terapie tradizionali solo per il trattamento di alcuni sintomi: dolore cronico; spasticità e dolore associati alla sclerosi multipla; nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV; perdita dell’appetito in persone affette da cachessia, anoressia AIDS o tumori; glaucoma; e movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.
Nel caso in cui il paziente venga assistito in Emilia-Romagna, questo può avere accesso gratuito alle cure, a patto che queste siano necessarie per la riduzione del dolore associato a spasticità con resistenza alle terapie convenzionali, in pazienti affetti da sclerosi multipla con punteggio scala NRS ≥ 5, e la riduzione del dolore neuropatico cronico in pazienti con resistenza a trattamenti convenzionali e punteggio scala NRS ≥ 5. In tutti gli altri casi le spese sono a carico del cittadino.
La prescrizione dei trattamenti con preparati vegetali a base di cannabis può essere effettuata da tutti i medici iscritti all’ordine professionale: sia dipendenti, sia convenzionati con il servizio sanitario regionale, sia liberi professionisti. Tutti però dovrebbero essere iscritti al portale Sole (Sanità On Line), dove la Regione ha messo a disposizione in formato digitale una scheda di prescrizione della cannabis. La Regione ha inoltre definito il percorso per la prescrizione e la dispensazione dei farmaci a base di cannabinoidi, in modo da “favorire il corretto e omogeneo comportamento dei professionisti”.
Friuli-Venezia Giulia
In Friuli Venezia Giulia la legge regionale sulla cannabis a livello medico è stata approvata nel 2013 per poi essere modificata da una delibera nel 2016. Attualmente, l’uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, ma un trattamento di supporto ai trattamenti standard quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali.
La fornitura di preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi è posta a carico del SSR per le indicazioni terapeutiche previste dalla normativa nazionale. Ai fini della rimborsabilità, inoltre, le prescrizioni delle preparazioni magistrali a base di cannabis sono soggette alla compilazione di un Piano Terapeutico regionale redatto da centri autorizzati. L’inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del SSR avviene sulla base di una prima prescrizione effettuata dai centri specialistici ospedalieri pubblici e privati inseriti nella rete delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché dalle neurologie del SSR. La terapia potrà quindi proseguire a livello domiciliare grazie alla prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dai centri specialistici.
Da febbraio 2022, dopo una richiesta firmata da 3480 persone e formulata dall’associazione Diritti del malato e arrivata alla giunta regionale, chi è afflitto da gravi patologie può beneficiare anche dell’olio di cannabis mutuabile per alleviare la sua sofferenza.
Lazio
Con il decreto151, approvato il 21 aprile 2017 e firmato dal commissario della Sanità e presidente della Regione Nicola Zingaretti, anche nel Lazio è stata approvata una legge che regolamenta la cannabis terapeutica. Sono però solamente 3 le categorie di pazienti a cui possono essere prescritti medicinali a base di cannabis in maniera del tutto gratuita tramite il Servizio Sanitario Regionale che si fa carico dei costi e sono tutte inerenti al dolore cronico in diverse patologie: per il dolore cronico legato a spasticità “di grado moderato severo, in pazienti affetti da sclerosi multipla, non adeguatamente controllato con terapie convenzionali”, con la prescrizione del neurologo; per lenire il dolore per lesione del midollo spinale “non adeguatamente controllato con le migliori terapie analgesiche farmacologiche a base di oppioidi” o nei casi in cui ci sia intolleranza a quelle terapie, anche in questo caso serve la prescrizione del neurologo. Per ridurre il dolore del paziente oncologico, sempre in caso di inefficacia o intolleranza di altri farmaci, “su prescrizione degli specialisti di cure palliative”.
A tutti gli altri pazienti la cannabis viene prescritta nel caso in cui esista una documentazione scientifica che ne giustifichi l’uso; la ricetta non è ripetibile e la preparazione è a pagamento nelle farmacie galeniche che offrono il servizio.
Liguria
In Liguria una legge regionalesulla disciplina dei farmaci a base di cannabis è stata approvata nel 2012 e poi modificata nel 2013; prevede che i farmaci cannabinoidi possano essere prescritti dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale e dal medico di medicina generale dell’SSR, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, sulla base di un piano terapeutico redatto secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.
Secondo una delibera del 2018 nella regione sono 5 i casi in cui un paziente può ottenere gratuitamente le preparazioni a base di cannabis, previo fallimento delle terapie tradizionali: nausea, vomito e dolore in corso di chemio e radioterapia; riduzione dell’appetito e del peso corporeo nei pazienti HIV/AIDS; dolore muscolare e spasticità nei pazienti mielolesi, con patologie neurologiche e con fibromialgia; dolore cronico e “Fatigue" e peggioramento dell'umore nel paziente oncologico ed "end-stage”. Due, invece, le vie di somministrazione previste: orale e inalatoria.
Nel 2016 è stato inoltre pubblicato un regolamento per la somministrazione dei cannabinoidi a livello regionale secondo il quale pazienti devono rivolgersi al centro di medicina del dolore e cure palliative dell’Asl di appartenenza o nell’area metropolitana di Genova e che le farmacie delle aziende e enti ospedalieri possono erogare medicinali prescritti dagli specialisti delle stesse aziende. Per i pazienti sotto i 25 anni, invece, la prescrizione è demandata al Gaslini.
Lombardia
In Lombardia la legge regionale è stata approvata nel 2018. La cannabis è gratuita se prescritti daglispecialistiin ospedale dei reparti diAnestesia Rianimazione, Centri di Terapia del Dolore di primo e secondo livello e Ambulatori di Terapia del Dolore, Neurologia, Malattie Infettive, Oncologia, Medicina Interna, Oculistica, Reumatologia, Pediatria, Ematologia, Psichiatria/Neuropsichiatria, Radioterapia.
La terapia ha una durata disei mesi, rinnovabile, e la prima prescrizione sarà fatta dentro l’ospedale dopo di che il paziente potrà farsi fare la ricetta anche dal medico di famiglia.
Lepatologieper le quali è prevista la rimborsabilità sono quelle indicate dal decreto Lorenzin del 2015, sempre a patto che le terapie convenzionali si siano rivelate inefficaci. Per le altre patologie è specificato che la cannabis è prescrivibile, ma sarà a pagamento per il paziente.
A partire dal 1 gennaio 2020, sulla ricetta — con validità e un fabbisogno massimo di 30 giorni — e sul Piano Terapeutico devono essere riportati obbligatoriamente anche il codice fiscale, le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla cannabis terapeutica, la varietà di cannabis alla quale ricorrere, il contenuto di THC e CBD, la forma farmaceutica e la modalità di assunzione.
Marche
Nelle Marche la legge regionale era arrivata nel 2013, ma non è mai stata attuata, e una nuova legge è stata approvata nel 2017. Prevede che la cannabis possa essere prescritta sia dal medico di base che dallo specialista.
La fornitura di medicinali e preparazioni magistrali a base di cannabis in regione è a carico del SSR limitatamente ai pazienti residenti nella regione Marche. In questo caso la preparazione è rimborsabile per le patologie e le condizioni già previste dalla normativa nazionale. Inoltre viene spiegato che “è a carico del servizio sanitario regionale se la prescrizione è effettuata in base ad un piano terapeutico redatto da un centro autorizzato dalla Regione e in mancanza di valida alternativa terapeutica”. Infine la Regione si impegna a promuovere l’informazione scientifica e la promozione della ricerca.
Molise
In Molise non esiste ancora una legge che preveda la rimborsabilità della cannabis terapeutica. Nella regione le normative in vigore sono quelle adottate a livello nazionale.
Piemonte
La legge regionale piemontese è stata approvata nel 2015, recependo il decreto del ministero della Salute di fine 2015. La legge riconosce il diritto dei pazienti a farsi prescrivere i farmaci cannabinoidi dai medici, da usare in ospedale e a domicilio, adeguata informazione ai medici e al personale sanitario, ma anche ricerca e sperimentazione coinvolgendo le università piemontesi.
Nel biennio 2015-16 sono stati stanziati 400mila euro per il rifornimento dei farmaci. Le patologie per le quali può essere prescritta a carico dell’SSR sono: analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali; analgesia nel dolore cronico quando trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard; effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.
Il costo delle cure che utilizzano medicinali a base di cannabis può essere rimborsato e sostenuto da fondi pubblici solo se il paziente è residente in Piemonte e “se il trattamento è ritenuto indispensabile”. Inoltre, la cannabis rimborsabile è disponibile solo nelle farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie o in quelle autorizzate.
Puglia
La regione Puglia aveva creato una delibera nel 2010, anche se la legge vera e propria è arrivata nel 2014 e gli indirizzi attuativi nel 2016. La legge pugliese afferma che il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero è rimborsabile dal Servizio Sanitario regionale per le seguenti patologie: l’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistenti alla terapia tradizionale; l’analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antiinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; l’effetto anticinetosico e antiemetico nella nausea e vomito causati da chemioterapia , radioterapia, terapia per Hiv, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l’effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici, affetti da Aids, e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapia convenzionali; la riduzione dei movimenti nella sindrome di Gilles de la Tourette. A differenza di altre regioni, la Puglia ha esteso la prescrizione anche ad alcune condizioni come Parkinson, epilessia, ADHD e demenza senile.
Le condizioni per la rimborsabilità prevedono che l’inizio del trattamento avvenga in ambito ospedaliero e quindi che sia prescritta da uno specialista autorizzato all’interno di un piano terapeutico. È prevista la gratuità anche dopo la dismissione per garantire la continuità terapeutica. Ad ogni modo, fare riferimento alla propria AUSL, perché la situazione può variare da provincia a provincia.
Sardegna
Nella regione Sardegna il medico specialista o il medico di medicina generale possono prescrivere preparazione magistrali a base di cannabis a carico del Sistema Sanitario Regionale dal 21 marzo 2018, quando è entrata in vigore la legge. La rimborsabilità è legata alle condizioni previste dalla normativa nazionale, ma la prescrizione può avvenire anche in casi non previsti dal Decreto ministeriale, purché esistano fonti documentabili legate all’efficacia del trattamento.
Nel caso della Sardegna non è prevista la compilazione del Piano Terapeutico, ma devono essere esplicitate la via di somministrazione, il numero di somministrazioni e le dosi giornaliere. In caso di ricette rimborsate dal SSR, il medico deve compilare anche la ricetta SSN, nella quale devono essere specificati: quantità, dosi, indicazioni terapeutiche e le motivazioni della prescrizione.
Sicilia
In Sicilia la cannabis terapeutica è rimborsabile dal 17 gennaio 2020, ma solo in tre casi, ossia quando è usata per: la riduzione del dolore cronico moderato-severo refrattario alle terapie farmacologiche attualmente disponibili; la riduzione del dolore associato a spasticità refrattaria ad altri trattamenti in alcuni pazienti affetti da Sclerosi Multipla (il punteggio della scala NRS deve essere ≥ 5 della scala NRS, o il paziente deve presentare intolleranza alle terapie convenzionali); per ridurre il dolore neuropatico, nel caso in cui il paziente abbia un punteggio ≥ 5 della scala NRS con resistenza al trattamento convenzionale o che presenti intolleranza. Per ottenere la prescrizione, il paziente non deve essere affetto da disturbi psichiatrici e non deve essere in stato di gravidanza.
La rimborsabilità avviene solo per i pazienti residenti in Sicilia e dopo il fallimento delle terapie tradizionali. Per ottenerla, il medico specialista dipendente delle Aziende Sanitarie Pubbliche regionali deve compilare il Piano Terapeutico, questo deve avvenire “esclusivamente in ambiente ospedaliero, ovvero in regime di ricovero ordinario, day hospital ed ambulatoriale, operante nelle seguenti Unità Operative”: U.O. Anestesia Rianimazione, Centri di Terapia del Dolore, U.O. Neurologia. Attualmente sono inoltre in corso mozioni per l’ampliamento dell’erogazione.
Toscana
La regione Toscana è stata la prima regione a creare una legge sulla cannabis terapeutica nel 2012, con alcune modifiche apportate nel 2014 che hanno tra l’altro consentito che potesse essere prescritta da tutti i medici, anche da quello di base. Il trattamento a carico dell’SSR è previsto per pazienti affetti da dolore neuropatico, dolore oncologico, sindorme di Tourette e sclerosi multipla; deve iniziare in strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate dietro prescrizione di uno specialista e può proseguire anche in ambito domiciliare.
Trentino-Alto Adige
L’unico provvedimento è una delibera della provincia autonoma di Trento del 31 maggio 2016 che prevede la prescrizione a carico del servizio sanitario provinciale per 3 condizioni mediche: “analgesia nella spasticità associata a dolore nella sclerosi multipla resistente ad altri trattamenti e nelle lesioni midollari e l’analgesia nel dolore neuropatico o nel dolore oncologico terminale”.
E poi la delibera della provincia di Bolzano che prevede la disperazione gratuita per le patologie previste da decreto Lorenzin.
Umbria
Il consiglio regionale della regione Umbria nel testo approvato il 17 aprile 2014 (Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi) ha stabilito che l’erogazione di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire sia in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili che in ambito domiciliare. La spesa per tali farmaci resta a carico del Servizio sanitario regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del Servizio sanitario regionale e utilizzi il ricettario del Servizio sanitario regionale.
Il testo dispone, inoltre, l’istituzione di un apposito comitato tecnico-scientifico. Tale organo, oltre a definire i protocolli attuativi della legge, ha il compito di promuovere campagne informative rivolte ai pazienti umbri e corsi di aggiornamento e formazione per gli operatori sanitari.
Valle D’Aosta
In Valle D’Aosta il via libera alla cannabis terapeutica è arrivato all’inizio del 2016 tramite una circolare firmata dall’Usl per informare i medici sulla possibilità di prescrivere questi preparati, come previsto dal decreto del ministero dello Salute del 9 novembre 2015. Non è presente una legge regionale.
Veneto
In Veneto il consiglio regionale ha approvato il 28 settembre 2012, la legge n. 38: “Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Il provvedimento dispone che i medicinali cannabinoidi possano essere prescritti, con oneri a carico del Servizio sanitario dal medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico della durata di massimo 6 mesi redatto dal medico specialista.
Per la prescrizione il medico deve: valutare l’eleggibilità del paziente, informare il paziente e raccogliere il consenso firmato. Solo la prima prescrizione deve essere effettuata dal medico specialista, poi questa può essere rilasciata anche dal medico di base.
La gratuità è prevista solo nei casi previsti dalla normativa nazionale, a patto che le terapie convenzionali non abbiano funzionato, e solo in caso di terapie per via orale e inalatoria. Per ottenerla il paziente deve essere residente in Veneto.
Redazione di Cannabisterapeutica.info
*Aggiornato a maggio 2022